Elettori portatori di handicap grave.
Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità ovvero gli elettori portatori di handicap semprechè gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune.
L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato, immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi ell'Azienda per i servizi sanitari. Detto certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.
Con la recente modifica di legge è caduto il vincolo che imponeva di scegliere tra parenti o cittadini risiedenti nello stesso comune il proprio accompagnatore ampliandone la facoltà di scelta: il cittadino disabile potrà scegliere liberamente da chi farsi accompagnare in cabina elettorale al momento del voto; potranno farsi accompagnare anche da persone residenti in altri comuni d'Italia.
La citata legge n. 17/2003, prevede, altresì, che l'annotazione del diritto di voto assistito possa essere inserita - su richiesta dell'interessato e corredata da apposita documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice sulla propria tessera elettorale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, questa facoltà consentirà agli interessati di essere ammessi al voto evitando di presentare il certificato medico ad ogni tornata elettorale.