Per facilitare il voto degli elettori non deambulanti verranno allestite alcune sezioni elettorali in edifici presso i quali sono state eliminate le barriere architettoniche.
Gli elettori non deambulanti o minorati nella deambulazione devono tenere presente che la possibilità di esercitare il diritto di voto in una sezione diversa da quella indicata sulla tessera elettorale è subordinata dalla legge alla presentazionre di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale anche in precedenza per altri scopi, oppure della copia autentica della patente speciale di guida purchè dalla documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulare.
Gli elettori fisicamente impediti: ciechi, amputati alle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità, che per l'esercizio del voto necessitano dell'assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia, possono presentare richiesta all'ufficio elettorale, corredata da relativa documentazione, per ottenere l'annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione da parte dello stesso Comune di un simbolo/codice sulla tessera elettorale.
E' previsto l'intervento di un accompagnatore in cabina anche per quegli elettori affetti da gravi infermità riconducibili al movimento degli arti superiori tali da non consentire l'autonoma espressione del voto.
Qualora l'impedimento non sia evidente, esso può essere dimostrato con certificato medico, che deve essere rilasciato gratuitamente, dal funzionario medico del Servizio di Medicina Legale.
Certificazione elettori infermi da parte della ASP In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 361/1957, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero: · gli elettori ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria.
I Sindaci e i responsabili delle strutture interessate assumono le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n.136) e da parte del "seggio volante" (art. 53 del D.P.R. n. 361/1957 e art. 9, decimo comma, della citata legge n.136 del 1976).