Elezione Parlamento Europeo 08-09 giugno 2024 - Avviso disponibilità per la sostituzione presidenti di seggi elettorali
10/04/2024Considerata la necessità di questa Amministrazione Comunale di costituire un elenco di soggetti disponibili ad assumere la funzione di Presidenti di seggio, in sostituzione di quelli rinunciatari nominati dalla Corte d’Appello, per le elezioni previste nel prossimo mese di giugno, si rende noto che gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Palermo, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire i presidenti di seggio elettorale impossibilitati a svolgere l’incarico.
La comunicazione di disponibilità dovrà avvenire utilizzando l’allegato modello, entro il 31 maggio, all’Ufficio di Coordinamento Elettorale per posta elettronica ordinaria all’indirizzo sostituzionepresidentiseggio@comune.palermo.it, insieme ad una copia del documento di identità del dichiarante.
Tale disponibilità potrà, naturalmente, essere comunicata anche dai cittadini e le cittadine, iscritti all'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la Corte d’Appello di Palermo, e non nominati Presidenti dalla stessa Corte d'Appello.
Si ricorda, che in caso di nomina per sostituzione, il presidente dovrà scegliere una persona di fiducia, iscritta nelle liste elettorali del Comune di Palermo, in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per svolgere funzioni di segretario, al quale saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge.
Nel comunicare la disponibilità, gli interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste elettorali, il titolo di studio posseduto, di essere iscritti o meno all'Albo dei Presidenti di seggio e di avere eventualmente già svolto detto incarico oppure funzioni di Segretario o Scrutatore, l’eventuale iscrizione ad albi professionali, nonché di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.(1)
(1) Art. 38 DPR 30/3/1957, n° 361 e art. 32 16/5/1960, n° 570.
La legge prevede anche i casi di incompatibilità, sono infatti esclusi:
- Coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;
- Dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e Telecomunicazioni e dei trasporti;
- Appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;
- Medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- Segretari Comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici Elettorali Comunali.