Elezioni Politiche 2018
Quando si vota
Domenica 4 marzo prossimo si svolgeranno le consultazioni elettorali per le Elezioni Politiche 2018. I cittadini che intendono esprimersi potranno farlo presso il loro seggio dalle ore 7 alle 23 nella sola giornata di domenica 4 marzo 2018.
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I candidati
Scopri la sezione dedicata ai candidati eleggibili in questa consultazione elettorale!
Per cosa si vota
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche. Il 28 dicembre 2017 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 23 marzo 2018.
Come si vota
Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato (sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera). I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.
Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017).
Che cos'è il tagliando antifrode?
Le nuove schede elettorali sono dotate di un’appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell’urna (art.31, comma 6, e art.58 del d.P.R. n.361/57, come sostituito dall’art.1, commi 18 e 19, della legge n.165/2017).
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