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Informazioni Utili

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Chi può votare (elettorato attivo)

Possono votare i cittadini dei Paesi membri dell'Unione iscritti nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza; la richiesta deve essere presentata nei 90 giorni prima delle elezioni.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che intendono votare per i candidati italiani, possono votare presso i seggi messi a disposizione (presso consolati d'Italia, istituti di cultura, scuole italiane, ecc).

La domanda, diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, va consegnata al Consolato competente, entro 80 giorni prima dell'ultimo giorno fissato per l'elezione per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.

Nel caso gli elettori rientrino in Italia, possono votare presso la sezione in cui sono iscritti; entro la data delle elezioni, devono comunicare al Sindaco l'intenzione di voler votare in quel Comune.

Perdono il diritto di voto i cittadini che hanno ricevuto una condanna penale irrevocabile (cioè quando non è più possibile fare appello) e nei casi di indegnità morale (per esempio chi è sottoposto a libertà vigilata).

Permessi elettorali per l'esercizio del diritto di voto:

Non è previsto nessun istituto normativo che conceda ai lavoratori che prestano servizio comuni distanti dal comune in cui abitualmente sono domiciliati dei permessi specifici per recarsi al comune di residenza ed espletare le operazioni di voto.

Essendo però, il voto, un diritto (dovere) costituzionalmente riconosciuto [Costituzione della Repubblica Italiana, art. 48], il lavoratore ha il diritto di chiedere ed ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave) e, il datore di lavoro, non potrà negare al dipendente il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere il comune presso il quale il lavoratore dovrà votare.

A tal fine però, il datore di lavoro concederà al lavoratore le giornate di permesso necessarie, scalando le stesse dal suo monte ore (ferie o permessi) maturato.

Le Aziende/Imprese potranno decidere se imputare i permessi in questione in conto ferie, ovvero per il recupero delle ore di lavoro perdute secondo le norme e i regolamenti previsti dalle varie tipologie contrattuali.

Per quanto riguarda il viaggio, sono previste agevolazioni sulle spese sostenute, a fronte della presentazione della tessera elettorale.Il lavoratore avrà poi cura di presentare al proprio datore di lavoro, se richiesta, la tessera elettorale, che dovrà presentare il timbro di convalida della sezione, che attesti l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

Incompatibilità

Non possono essere candidati e se eletti decadono dalla carica:

1. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto dalla legge antimafia, o per il delitto di associazione finalizzata alla produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o per un delitto o favoreggiamento personale o reale concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti;

2. coloro che hanno riportato condanna definitiva per peculato, malversazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, utilizzazione e rivelazione di segreto d'ufficio, interruzione di pubblico servizio, traffico d'influenze illecite;

3. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto 2);

4. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo. Chi ricopre la predette carica decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Chi può essere eletto (elettorato passivo)

Per la carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo possono candidarsi gli elettori che hanno compiuto 25 anni, compresi i cittadini degli altri paesi membri in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane.

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.

Voto degli italiani residenti all'estero

Elettori temporaneamente in un Paese membro dell'Unione Europea per motivi di studio o di lavoro: In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, i cittadini italiani che si trovano temporaneamente (per un periodo inferiore a 12 mesi) in un Paese membro dell'Unione Europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i familiari conviventi, possono votare per i rappresentanti italiani.

Per esprimere il voto è necessario presentare, entro il 6 marzo 2014, attraverso l'Ufficio consolare di riferimento, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Cittadini iscritti all'Aire (Albo degli italiani residenti all'estero): I cittadini italiani residenti in uno Stato dell'Unione europea e regolarmente iscritti all'Aire, possono votare i rappresentanti italiani recandosi presso i seggi appositamente istituiti dagli Uffici consolari.

L'elettore riceve a casa il certificato elettorale, con l'indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell'orario delle votazioni. L'elettore italiano residente all'estero o temporaneamente in un Paese dell'UE per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all'estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.

Cittadini italiani iscritti all'Aire residenti in un Paese non membro dell'Unione Europea: I cittadini italiani residenti nei Paesi non membri dell'Unione Europea possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia.

A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno, dal Comune, apposita cartolina/avviso.

 

Voto a domicilio

Il DL. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare: gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità su espressa richiesta, presentata entro il 20 esimo giorno antecedente la data della votazione (9 maggio) al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di serizio o missioni internazionali

Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, è consentito, in occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il voto per corrispondenza ad alcune categorie di cittadini italiani temporaneamente fuori del territorio dell'Unione europea, per motivi di servizio o missioni internazionali.

A questo riguardo, nel richiamare il contenuto della circolare prefettizia n 8090 del 5 febbraio scorso, si rammenta che i comuni destinatari degli elenchi formati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge, dovranno provvedere, nei ristrettissimi termini fissati dalla norma (ventiquattro ore), a rimettere al consolato richiedente l'attestazione, anche cumulativa, di godimento dell'elettorato attivo.

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità  o strutture riabilitative

Per facilitare il voto degli elettori non deambulanti verranno allestite alcune sezioni elettorali in edifici presso i quali sono state eliminate le barriere architettoniche.

Gli elettori non deambulanti o minorati nella deambulazione devono tenere presente che la possibilità di esercitare il diritto di voto in una sezione diversa da quella indicata sulla tessera elettorale è subordinata dalla legge alla presentazionre di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale anche in precedenza per altri scopi, oppure della copia autentica della patente speciale di guida purchè dalla documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulare.

Gli elettori fisicamente impediti: ciechi, amputati alle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità, che per l'esercizio del voto necessitano dell'assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia, possono presentare richiesta all'ufficio elettorale, corredata da relativa documentazione, per ottenere l'annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione da parte dello stesso Comune di un simbolo/codice sulla tessera elettorale.

E' previsto l'intervento di un accompagnatore in cabina anche per quegli elettori affetti da gravi infermità riconducibili al movimento degli arti superiori tali da non consentire l'autonoma espressione del voto.

Qualora l'impedimento non sia evidente, esso può essere dimostrato con certificato medico, che deve essere rilasciato gratuitamente, dal funzionario medico del Servizio di Medicina Legale.

Certificazione elettori infermi da parte della ASP In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 361/1957, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero: · gli elettori ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria.

I Sindaci e i responsabili delle strutture interessate assumono le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n.136) e da parte del "seggio volante" (art. 53 del D.P.R. n. 361/1957 e art. 9, decimo comma, della citata legge n.136 del 1976).